Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota, in data 24/09/2009, in cui riconosce l’equipollenza del formulario di trasporto dei rifiuti alla scheda di trasporto dovuta per le merci, di cui al D. Lgs. 286/2005 e D.M. 554/2009.
Confrontando i dati contenuti nel formulario e nella scheda di trasporto, si vede che il formulario contiene tutti i dati richiesti relativi al vettore, alla tipologia ed al peso del rifiuto trasportato ed i luoghi di carico e di scarico del rifiuto stesso.
Per quanto riguarda i dati relativi al “proprietario” del rifiuto, al “committente” ed al “caricatore”, richiesti dalla scheda di trasporto, la nota ministeriale assume che tali figure corrispondano al “produttore/detentore” del rifiuto, indicato nel formulario, poiché, di norma, il “ produttore/detentore” è il soggetto che richiede ed organizza il trasporto, curandone anche il carico sul veicolo.
Secondo la nota del Ministero, quindi, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, a fronte del solo formulario gli organi di controllo attribuiranno il ruolo di “proprietario” del rifiuto, di “committente” del trasporto e di “caricatore” del rifiuto al “produttore/detentore” indicato nel formulario stesso.
Per maggiori dettagli scarica la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/09/2009.